Nuova rivalutazione dei beni immobili nel bilancio 2026
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/11/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 05/11/2026
La legge di Bialancio 2027 riapre l'opportunità della rivalutazione dei beni dell'impresa.
L'art. 14 del DDL ripropone la rivalutazine dei beni con un'imposta sostitutiva dell'8% e con possibile affrancamento della riserva al costo del 10%.
Ecco il testo della bozza.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo l’articolo 364-bis, è inserito il seguente:
«Art. 364-ter. Rivalutazione dei beni immobili d’impresa –
1. I soggetti indicati nell’articolo
82, comma 1, lettere a) e b), nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e a ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, a esclusione delle aree
fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di
impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo
a quello di cui al comma 1 (ndr: quindi il bilancio 2026), per il quale il termine di approvazione scade successivamente
alla data di entrata in vigore del presente articolo, può essere effettuata distintamente per
ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal
fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli
non ammortizzabili.
3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o
accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente articolo, con
esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione
di imposta.
4. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con
l’applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività
produttive nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 7.
5. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai
fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere
dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata
eseguita, con il versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività
produttive con la misura del 8 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento
relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo
attivo della rivalutazione.
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