Lotteria degli scontrini le regole per la partenza

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/11/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/10/2019


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Le istruzioni per l'invio dei dati per le estrazioni i registratori devono essere configurati per consentire la trasmissione delle informazioni per l'attuazione dell’operazione


Con il provvedimento del 31 ottobre 2019 sono definite le modalità tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia e messa a punto con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 28 ottobre 2016, siano in grado, dal 1° gennaio 2020, di inviare i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali, necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini (articolo 1, commi da 540 a 544, legge n. 232/2016), quando il cliente manifesta la volontà di concorrervi, comunicando il proprio codice lotteria all’esercente. Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”.

Quali sono gli strumenti interessati?
Innanzitutto, perché tutto funzioni senza intoppi, entro il 31 dicembre 2019 i registratori telematici (Rt) devono essere configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione di un codice lotteria, rilasciato facoltativamente dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale, che coincide con il momento di effettuazione della stessa operazione: tutti i modelli di Rt sono interessati, tranne quelli utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria (Ts), come medici e farmacie.

Questi ultimi, infatti, fino al 30 giugno 2020, non acquisiscono il “codice” dei clienti e non potranno trasmettere i dati necessari all’attuazione della lotteria.

Giova rammentare che le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante Rt o tramite la procedura web denominata “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”, l’area tematica “Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici” oppure il video tutorial sul canale YouTube “Entrate in video” .

Quali sono gli “scontrini” validi per la lotteria?
I documenti commerciali interessati dalla trasmissione sono solo quelli utili alla lotteria. Infatti, per poter partecipare all'estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio “codice lotteria” all'esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso.
Nel dettaglio, ogni giorno, in maniera distribuita o a fine giornata, i registratori telematici (o Server Rt) regolamentati generano il tracciato record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti, così come memorizzato nell’Rt, per poi trasmetterlo all'Agenzia delle entrate mediante un apposito servizio “lotteria/corrispettivi”.
Il reso o l’annullo di documenti commerciali con “codice”, già trasmessi al sistema lotteria, devono essere comunicati all’ Agenzia delle entrate.

Le specifiche tecniche
Il provvedimento, poi prosegue, con indicazioni specifiche sulle impostazioni dei dispositivi interessati, sui diversi step delle trasmissioni, sul contenuto del file, sulle verifiche: cioè scarti e conferme positive.

I dati al sicuro
Il provvedimento, infine, specifica che i dati acquisiti dall’Agenzia saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, al solo fine di trasmettere al sistema lotteria i dati necessari, attraverso particolari sistemi di elaborazione, come preventivamente concordato con il Garante della protezione dei dati personali.

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