MEDIAZIONE TRIBUTARIA MODIFICHE LEGGE STABILITA' 2014
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/02/2014
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 13/02/2014
Classificazione:
Leggi collegate:
Con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti e le istruzioni operative sulle modifiche normative apportate dalla Stabilità 2014.
Al termine di novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione, si applicano le disposizioni sui termini processuali e quindi, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, le sospensioni e le proroghe previste per i medesimi termini, quali ad esempio le regole per il computo dei termini processuali e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 742/1969.
La presentazione del reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma di procedibilità.
La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte.
La presentazione del reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma di procedibilità.
La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte.
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro –
Iscrizione gratuita
Indietro