MINIMI E REQUISITO CONTINUITA' DI ATTIVITA' SVOLTA IN PRECEDENZA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/03/2014

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/03/2014


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Cosa si intende che l’attività intrapresa non costituisca in alcun modo mera prosecuzione di quella già svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o di lavoro autonomo

Si ha pertanto una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni dell'attività precedente. In altri termini, non è consentito l’accesso al regime, se si intende avviare l’attività nello stesso ambito professionale, rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento (punto 2.2.2 della circolare 17/2012).
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