MINORI, OBBLIGO SCOLASTICO E APPRENDISTATO
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 03/10/2007
Autore: Bonati Gabriele Fonte: Guida al Lavoro nr. 39 del 05/10/2007 pag. 23
Le ripercussioni dell'innalzamento dell'obbligo scolastico sulla scelta del tipo di contratto di lavoro subordinato da stipulare.
Per assumere a tempo pieno un minore, è necessario che l'interessato abbia 16 anni di età e abbia adempiuto all'obbligo scolastico.
Si potrà stipulare soltanto un contratto di apprendistato, regolato dall'art. 16 l. 196/1997 e dalla l. 25/1955.
Se il minore frequenta un corso di scuola superiore o professionale, si può stipulare un contratto anche diverso dall'apprendisato, purché sia a tempo parziale, con un orario che consenta la frequenza della scuola.
Durante le vacanze estive (se il minore è iscritto all'anno scolastico successivo), o comunque se ha compiuto il 17° anno di età e ha acquisito una qualifica professionale, è possibile ricorrere a qualsiasi tipologia contrattuale.
Si potrà stipulare soltanto un contratto di apprendistato, regolato dall'art. 16 l. 196/1997 e dalla l. 25/1955.
Se il minore frequenta un corso di scuola superiore o professionale, si può stipulare un contratto anche diverso dall'apprendisato, purché sia a tempo parziale, con un orario che consenta la frequenza della scuola.
Durante le vacanze estive (se il minore è iscritto all'anno scolastico successivo), o comunque se ha compiuto il 17° anno di età e ha acquisito una qualifica professionale, è possibile ricorrere a qualsiasi tipologia contrattuale.
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