MISURE NATALIZIE ANTICOVID PUBBLICATO IL DECRETO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/12/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 25/12/2021
Sulla GU della vigilia di Natale il decreto su restrizioni e chiusure, entra in vigore il 25 dicembre bloccando tutti gli eventi di Natale
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
Art. 1 Proroga stato di emergenza
Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Art. 3 Durata delle certificazioni verdi COVID-19 a sei mesi
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;
b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
Art. 4 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
1. Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.
2. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Art. 5 Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande
1. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonché' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
Art. 6 Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché' in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati
1. Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le attività' che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Art. 7 Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice
1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a
seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.
2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 e' consentito altresi', ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del
test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.
Art. 8 Impiego delle certificazioni verdi Covid-19
1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attività', di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) corsi di formazione privati se svolti in presenza».
3. Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
4. Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo 2022.
6.7.8 ....omissis disposizioni di spesa .....
Art. 9 Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente
1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 1-bis, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
b) al comma 1-ter, dopo le parole «e' assicurata» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,».
2. All'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2022».
3. ......omissis.....
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