MISURE NATALIZIE ANTICOVID PUBBLICATO IL DECRETO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/12/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 25/12/2021


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Sulla GU della vigilia di Natale il decreto su restrizioni e chiusure, entra in vigore il 25 dicembre bloccando tutti gli eventi di Natale


DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Art. 1 Proroga stato di emergenza

Lo  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Art. 3 Durata delle certificazioni verdi COVID-19 a sei mesi

  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52, a decorrere  dal  1°  febbraio  2022,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove  mesi» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;
    b) al comma 4-bis le parole «nove  mesi»  sono  sostituite  dalle seguenti: «sei mesi». 

Art. 4 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

1. Dal 25 dicembre 2021 fino al  31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione delle  vie  respiratorie,  anche  nei  luoghi  all'aperto,   di   cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.

2. Dal 25 dicembre 2021  fino  alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,  per gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al  chiuso  o all'aperto   nelle   sale  teatrali,   sale   da   concerto,    sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le  competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e' fatto obbligo  di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui  al primo periodo, e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo,  si  applica,  Dal 25 dicembre 2021 fino  alla  cessazione dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  anche  per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di  trasporto  di  cui  all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52. 

Art. 5 Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande 

1. Dal 25 dicembre 2021  fino  alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  il consumo di cibi e  bevande  al  banco,  al  chiuso,  nei  servizi  di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e' consentito  esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso  delle certificazioni verdi  COVID-19,  di  cui  all'articolo  9,  comma  2, lettere a), b) e c-bis)  nonché'  ai  soggetti  di  cui  all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021. 

Art. 6 Disposizioni in materia di eventi di massa  o  di  feste  all'aperto, nonché' in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati 

1. Dal 25 dicembre 2021 fino al  31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli  eventi a queste assimilati e i  concerti  che  implichino  assembramenti  in spazi aperti.

2. Nel medesimo  periodo  di  cui  al  comma  1,  sono  sospese  le attività' che si svolgono in  sale  da  ballo,  discoteche  e  locali assimilati. 

Art. 7 Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice 

1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino  alla  cessazione  dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   l'accesso   dei visitatori   alle   strutture   residenziali,    socio-assistenziali, socio-sanitarie  e   hospice,   di   cui   all'articolo   1-bis   del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e'  consentito  esclusivamente  ai soggetti muniti di una certificazione verde  COVID-19,  rilasciata  a
seguito della somministrazione della dose di richiamo  successivo  al ciclo vaccinale primario.

2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 e' consentito altresi', ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a  seguito  del  completamento  del  ciclo   vaccinale   primario   o dell'avvenuta  guarigione  di  cui   alle   lettere   b)   e   c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52, unitamente ad una certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del
test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle  quarantotto  ore precedenti l'accesso.

3. Nelle  more  della  modifica  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri  17   giugno   2021,   adottato   ai   sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19  di  cui al presente articolo  e  la  verifica  del  possesso  delle  medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo. 

Art. 8 Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 

1. Dal  10  gennaio  2022  fino  alla  cessazione  dello  stato  di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso  ai  servizi  e  alle attività', di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere  c),  d),  f), g), h), del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52, e'  consentito esclusivamente ai soggetti in  possesso  delle  certificazioni  verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52  del  2021, dopo la  lettera  i)  e'  aggiunta  la  seguente:  «i-bis)  corsi  di formazione privati se svolti in presenza».

3. Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2,  comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi  1  e  6,  9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n. 87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «31 marzo 2022».

4. Restano ferme le disposizioni relative agli  obblighi  vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis  e  4-ter  del  decreto-legge  1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio 2021, n. 76.

5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   6,   comma   1,   del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo 2022.

6.7.8 ....omissis disposizioni di spesa .....

Art. 9 Esecuzione  di  test  antigenici  rapidi  a   prezzi   calmierati   e gratuitamente 

1. All'articolo  5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi  1  e  1-bis,  le  parole  «31  dicembre  2021»  sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
    b) al comma 1-ter, dopo le parole «e' assicurata»  sono  inserite le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,».

2. All'articolo 34, comma 9-quater,  del  decreto-legge  25  maggio 2021, n. 73, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo 2022».

3. ......omissis.....

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