MODIFICATO L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ' CHE POSSONO RESTARE APERTE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/03/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 26/03/2020


Classificazione:

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Attività che possono continuare modifica all'elenco dei codici Ateco con precisazioni, i nuovi esclusi continuano fino al 28 marzo.


Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 che regolamentava la chiusura delle attività.

L'allegato 1 contenente l'elenco coi codici Ateco delle attività che possono continuare a lavorare, è modificato.

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Nel link sottostante il provvedimento e il nuovo elenco.

 

Codici eliminati (devono sospendere l'attività)

13.94 Fabbricazione di spago,corde, funi e reti

22.1 Fabbricazione di articoli in gomma

28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori

 

Codici Modificati

16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno, diventa 16.24

82.20.00 Attività dei call center, diventa 82.20

 

I codici che seguono subiscono delle limitazioni, vedi quanto indicato fra parentesi:

17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)

20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 -20.51.01 -20.51.02 -20.59.50 -20.59.60)

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)

33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)

42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)

 

Nuovi codici (possono lavorare)

23.13 Fabbricazione di vetro cavo

25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (3).

 

NOTE:

1. Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
2. (Call Center cod. 82.20) Limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
3. Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
 
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