Monitoraggio e controllo degli aiuti di stato il decreto
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/01/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 21/01/2022
Limiti degli aiuti e comunicazione mediante autocertificazione all'agenzia delle entrate
Pubblicato in GU. il DM 11 dicembre 2021, sulle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, sul Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione dei commi da 13 a 15 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti dalle seguenti disposizioni ....
Art. 2 Modalita' di applicazione dei limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19»
1. Gli aiuti richiamati all'art. 1 del presente decreto sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 pari a:
- 800.000 euro per impresa unica,
- o a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
- e a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021 pari a:
- 1.800.000 euro per impresa unica,
- ovvero a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- e a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli,
2. Gli aiuti richiamati all'art. 1 del presente decreto, al ricorrere delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione 3.12 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», possono essere altresì' fruiti nel rispetto del massimale previsto dalla predetta sezione 3.12, pari a:
- 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021,
- 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
3. Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva la data in cui l'aiuto e' stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021.
Indietro