Monitoraggio e controllo degli aiuti di stato il decreto

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/01/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 21/01/2022


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Limiti degli aiuti e comunicazione mediante autocertificazione all'agenzia delle entrate


Pubblicato in GU. il DM 11 dicembre 2021, sulle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, sul Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

 

Art. 1 Oggetto 

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita'  di  attuazione  dei commi da 13 a 15 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione  3.1  e di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final,  recante  «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia nell'attuale  emergenza  da  Covid-19»,  al  fine  di  garantire   il monitoraggio e il  controllo  degli  aiuti  previsti  dalle  seguenti disposizioni ....

 

Art. 2 Modalita' di applicazione dei limiti delle sezioni 3.1 e  3.12 del «Quadro temporaneo per le misure  di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19»

 

1. Gli aiuti richiamati all'art. 1 del presente decreto sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla  sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza da  Covid-19», per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 pari  a:

  • 800.000 euro per impresa unica,
  • o a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
  • e a 100.000 euro  per  le imprese operanti nel settore della produzione  primaria  di  prodotti agricoli.

Per gli aiuti ricevuti dal 28  gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021 pari a:

  • 1.800.000 euro per impresa unica,
  • ovvero a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  • e  a 225.000 euro per le imprese operanti  nel  settore  della  produzione primaria di prodotti agricoli,

2. Gli  aiuti  richiamati  all'art.  1  del  presente  decreto,  al ricorrere delle condizioni previste al  paragrafo  87  della  sezione 3.12 del «Quadro temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da  Covid-19»,  possono essere altresì' fruiti nel  rispetto  del  massimale  previsto  dalla predetta sezione 3.12, pari a:

  • 3.000.000 di euro  per  impresa  unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021,
  • 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

  3. Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva la data in cui l'aiuto  e'  stato  messo  a  disposizione  del beneficiario, come individuata al  punto  95,  secondo  punto,  della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021. 

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