Nell’impresa con lavoratori in distacco in bilico la deduzione ai fini Irap
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/03/2019
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/03/2019
Le istruzioni al modello citano la circolare 22/E/2015, ma sembrano in aperto contrasto con essa, creando un “corto circuito” difficilmente risolvibile.
Non è chiaro chi tra distaccante e distaccatario debba fruire delle deduzioni riferite al personale, ed in particolare quella residuale sul personale a tempo indeterminato (comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 446/1997).
In base al Oic12 i costi per il personale distaccato da terzi vanno contabilizzati alla voce B.7 del conto economico, mentre i corrispondenti ricavi sono riportati alla voce A.5, istruzioni e circolare conducono a due comportamenti opposti.
Secondo le istruzioni la distaccante storna il provento per il riaddebito (e ha i costi irrilevanti in quanto indicati in B9), mentre la distaccataria storna il costo;
secondo la circolare la distaccante deduce i costi (non è chiaro come) e tassa il provento (come suggerito da Assonime, circolari 7 e 21/2015).
Si auspica un chiarimento ufficiale.
Indietro