Noleggio bici con corrispettivi elettronici
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/05/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/05/2022
I dati dei corrispettivi per l’affitto condiviso di bici anche tramite app sono oggetto di memorizzazione elettronica e invio telematico all'Agenzia delle entrate
Consulenza giuridica n. 5 del 13 maggio 2022
Una società che esegue noleggio di veicoli condivisi, fra cui quello di bike sharing, con abbonamento tramite App e pagamento elettronico che consente l’automatica disponibilità del mezzo, non può essere esentata dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi e trasmissione dei dati alle Entrate, in assenza di una precisa indicazione normativa che disponga diversamente.
L’istante nel ricordare che per la sua attività è previsto un piano tariffario con importi prestabiliti e costi legati al tempo effettivo di utilizzo, diversi a seconda della tipologia della bici (pedalata normale o assistita), evidenzia che il servizio tende a generare un elevato volume di transazioni e, di conseguenza, un alto numero di corrispettivi telematici da memorizzare e trasmettere all'Agenzia, il cui valore unitario è esiguo. Chiede, quindi, se, insieme ai suoi associati, può essere esentato dall’obbligo di emettere per ogni operazione la fattura, lo scontrino, o la ricevuta fiscale, ritenendo di non rientrare fra gli esercenti del “commercio al minuto e attività assimilate” (articolo 22 del decreto Iva), tenuti a tali adempimenti, quanto piuttosto nella categoria dei soggetti esclusi dall’obbligo di certificazione per scarsa rilevanza fiscale delle prestazioni o per adempimenti gravosi e irrilevanti ai fini del controllo (rispettivamente legge n. 413/1991 e legge n. 549/1995).
In alternativa l’istante chiede di effettuare la trasmissione dei corrispettivi con le stesse modalità previste fino all'anno 2020 (provvedimento del 18 aprile 2019), ossia attraverso il caricamento dei dati tramite file xml contenente la specifica dei corrispettivi giornalieri incluso il dato Iva, facendo salvi eventuali ritardi e inadempimenti pregressi. Tale soluzione comporterebbe il ripristino dello strumento messo a disposizione dall’Agenzia e non più riproposto dopo il 2020.
L’Agenzia chiarisce, in via preliminare, che la finalità della consulenza giuridica è quella di sciogliere i dubbi sull’applicazione di una norma, di conseguenza quest’ultimo quesito, formulato in via subordinata dall’istante, è inammissibile, in quanto non è finalizzato a dirimere un’incertezza normativa ma a chiedere l’utilizzo di strumenti non più operativi.
Per quanto riguarda i servizi di bike sharing l’Agenzia ricorda, come chiarito anche dalla risoluzione n. 478/2008, che si tratta di un “servizio complesso” che comprende la locazione onerosa di un bene mobile, la manutenzione, i collegamenti internet, la gestione dei parchi. L’istante, quindi, ha l'onere di certificare tale servizio mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale.
L’Agenzia aggiunge che l'istante se è in possesso del codice fiscale del cliente può sempre procedere alla certificazione del corrispettivo mediante fattura elettronica indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente (risposta n. 396/2019).
Tali principi sono contenuti anche nella risposta all’interrogazione parlamentare dell’8 ottobre 2019, in cui viene evidenziato in primo luogo, anche alla luce della normativa comunitaria, che i servizi di bike e car sharing non sono equiparabili ai servizi elettronici resi a committenti privati, esonerati secondo il decreto ministeriale del 10 maggio 2019. Tale decreto, rileva inoltre l’Agenzia, nell'individuare i casi di esonero dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi giornalieri, ripropone, in linea di massima le esclusioni già individuate dalla precedente normativa (articolo 2 del Dpr n. 696/1996 e dai decreti ministeriali del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 2015), precisandone inoltre la natura temporanea. Non è possibile quindi ipotizzare un nuovo esonero per i servizi effettuati dall’istante.
L’Agenzia quindi ritiene che la società istante sia obbligata a effettuare la memorizzazione elettronica e l’invio telematico alle Entrate dei dati dei corrispettivi per il servizio di bike sharing (articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015).
Tale conclusione rimarrebbe invariata anche se, come sostenuto dall’istante, il servizio offerto fosse riconducibile fra quelli al dettaglio indicati nel citato articolo 22 del decreto Iva, non potendo disapplicarsi la regola che prevede l’obbligo di emissione della fattura da parte del cedente o, per suo conto, da parte del cessionario. Tale regola prevede l’utilizzo di documenti alternativi alle fatture ma solo in via di eccezione e per determinate fattispecie, quindi non può valere come una deroga generale, in assenza di specifiche disposizioni.
In sintesi anche se il bike sharing o altro servizio similare non rientrasse fra le operazioni di commercio al dettaglio, i corrispettivi andrebbero comunque certificati tramite fattura (ordinaria o semplificata, articolo 21-bis del decreto Iva), anche in assenza di una specifica richiesta da parte dei clienti.
Nell’ottica della semplificazione, infine, l’Agenzia precisa che l’istante, a fronte di accordi con gli utenti che prevedano addebiti nello stesso mese al raggiungimento di determinate soglie (di importo/temporali), potrà ricorrere a forme di documentazione riepilogative, come l’emissione di una sola fattura per più operazioni, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento (articolo 21, comma 4, lettera a), del Decreto Iva).
Sono inoltre legittime anche le soluzioni di certificazione dei corrispettivi adottate nei casi di abbonamenti precaricati, in cui il momento rilevante ai fini dell’imposta, se il servizio è solo quello di bike sharing, è la ricarica (vedi anche risposta n. 52/2022).
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