Nomina dei nuovi amministratori nella s.r.l. priva di collegio sindacale.
[Interessante]
Recensione di Paolo Dal Soglio Pubblicata il 12/04/2003
Autore: Ambrosini Roberto Fonte: Le Società nr. 3 del 01/03/2003 pag. 452
amministratori, convocazione, decadenza, notifica, poteri, s.r.l., società
Classificazione:
Nota a Trib. Milano, 23 marzo 2002 (ord.), Computer Inside s.r.l. e a. c. Telemarketing Italia s.r.l.
(I) La notifica di un atto giudiziario effettuata su autorizzazione del giudice ex art. 151 c.p.c. a mezzo fax direttamente al difensore della parte e non a mezzo ufficiale giudiziario non costituisce vizio insanabile della notifica dell'atto, qualora lo scopo sia stato raggiunto.
(II) I soci di soc. di capitali sono legittimati ad agire ex art. 700 c.p.c. per impedire la convocazione di un c.d.a., anche se non immediatamente lesivo dei loro diritti soggettivi, salvo rigetto della domanda nel caso di difetto di periculum in mora.
(III) In una s.r.l. priva di collegio sindacale, il c.d.a. decaduto per effetto di clausola simul stabunt simul cadent ha il potere di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
(II) I soci di soc. di capitali sono legittimati ad agire ex art. 700 c.p.c. per impedire la convocazione di un c.d.a., anche se non immediatamente lesivo dei loro diritti soggettivi, salvo rigetto della domanda nel caso di difetto di periculum in mora.
(III) In una s.r.l. priva di collegio sindacale, il c.d.a. decaduto per effetto di clausola simul stabunt simul cadent ha il potere di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro –
Iscrizione gratuita
Indietro