Non residente plafond IVA applicabile se identificato
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/03/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/03/2021
OK al plafond Iva per l’esportatore abituale, non residente, stabilito in uno Stato Ue e identificato direttamente ai fini IVA in Italia.
Con la risposta n. 148 del 4 marzo 2021, confermando la prassi precedente, si conferma, nel rispetto di determinate condizioni, all’applicazione del regime che consente di fare acquisti senza Iva, anche agli esportatori non residenti.
La società istante ha sede legale in un Paese Ue, identificata direttamente ai fini Iva in Italia, fa parte di un gruppo che opera nel settore della progettazione e commercializzazione di prodotti chirurgici.
In Italia la società commercia all'ingrosso dispositivi medicali e ortopedici. In particolare, per quanto riguarda le operazioni passive, acquista i prodotti attraverso importazioni o acquisti intracomunitari assimilati di beni propri, per quanto riguarda le operazioni attive, in parte vende gli stessi prodotti a soggetti passivi stabiliti in Italia tramite il meccanismo del reverse charge (articolo 17, comma 2, Dpr n. 633/1972) e in parte li spedisce in altri Stati membri dell'Unione europea, quali vendite intracomunitarie assimilate, non imponibili (articolo 41, comma 2, lett. c) del Dl n. 331/1993).
Per effetto delle due tipologie di operazioni, l’istante si trova a essere strutturalmente in una posizione di credito Iva e, di conseguenza, è nella condizione di chiedere il rimborso del credito Iva (articolo 30, comma 3, lett. c) del decreto Iva).
Detto ciò, l’istante intenderebbe avvalersi del regime previsto per gli esportatori abituali, che consente di acquistare e importare beni e servizi senza Iva nei limiti del cosiddetto plafond (articolo 8, comma 1, lettera c) e comma 2, del decreto Iva, come integrato dal Dlgs n. 746/1983).
Il dubbio nasce dal fatto che il legislatore utilizza la locuzione “se residenti” nell’indicare i beneficiari del regime del plafond, precisazione che sembra escludere i contribuenti non residenti, come la società, dalla possibilità di avvalersi dello status di esportatore abituale.
L’Agenzia, richiamando la risoluzione n. 102/1999, precisa che, al verificarsi delle condizioni descritte e dello status di esportatore abituale, possono effettuare acquisti senza il pagamento dell’Iva, nei limiti del plafond maturato nell'anno precedente (o nei dodici mesi precedenti), anche soggetti esteri identificati ai fini Iva in Italia. L'identificazione fiscale del non residente, in assenza di una stabile organizzazione, può avvenire direttamente (come nel caso dell’interessato), articolo 35-ter del decreto Iva, o tramite un rappresentante fiscale.
In conclusione, l’amministrazione, sulla base della precedente prassi emanata in materia e confermando quanto indicato nella risposta n. 1/2021, ritiene che l’istante, se effettivamente esportatore abituale, possa applicare la disciplina del plafond Iva nella sua qualità di soggetto non residente, stabilito in uno Stato membro Ue e identificato direttamente ai fini Iva in Italia.
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