Non residenti Schumacher
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/06/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 08/06/2020
Cittadini europei non residenti in Italia ma che vi producono la maggior parte del reddito
I "non residenti Schumacher", ossia i contribuenti non residenti nel territorio italiano, purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni, i quali producano nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto e non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza, possono godere delle deduzioni e detrazioni fiscali in forma completa, analogamente a quanto previsto per i soggetti residenti (articolo 24, comma 3-bis, del Tuir).
A tal fine, per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, devono attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione;
- che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore al limite che consente di considerarlo a carico euro;
- di non godere nel Paese di residenza, o in altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
Norma di riferimento è l'art. 7 della legge n. 161/2014 nonché il decreto del 21 settembre 2015 che ha individuato i criteri di determinazione del reddito, il riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni dall’imposta lorda e delle detrazioni per carichi di famiglia da parte del sostituto d’imposta.
Indietro