Nuova classificazione Ateco 2007 risoluzione 20/2022
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/05/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/05/2022
Non è necessario presentare (subito) la dichiarazione di variazione il nuovo codice sarà comunicato al Fisco in occasione della prima dichiarazione di variazione dati presentata secondo la disciplina Iva.
L’Istat ha comunicato che è stata pubblicata la nuova classificazione Ateco 2007 aggiornata al 2022. In vigore dal 1° gennaio, è stata recepita a livello amministrativo dallo scorso 1° aprile e da tale gli operatori sono tenuti a utilizzare i nuovi codici attività negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’’amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 20 del 4 maggio 2022, spiega come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe tributaria e quando comunicare la variazione.
L’aggiornamento dei codici è stato effettuato in collaborazione con il comitato Ateco, di cui è membro anche l’Agenzia delle entrate, e poi approvato dalla Commissione europea. Le modifiche interessano 11 sezioni della classificazione su un totale di 21, sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.
L’Agenzia ha adeguato alla novella classificazione le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici.
In sintesi, le modifiche riguardano:
- eliminazione di codici Ateco e loro sostituzione con nuovi codici
- istituzione di nuovi codici Ateco
- modifica descrizione/contenuto di codici Ateco esistenti
In particolare, le sezioni interessate dalla modifica sono:
A - Divisione 01
C - Classe 10.89 - Classe 16.23 - Classe 24.33 - Classe 27.40
F - Classe 43.21 - Classe 43.29
G - Classe 45.20 - Categoria 46.18.3 - Classe 46.90
I - Classe 55.20 - Classe 56.10
K - Classe 66.19
M - Classe 69.20 - Classe 71.20 - Classe 73.11 - Classe 74.90
N - Classe 77.39
R - Classe 90.01 - Classe 92.00 - Gruppo 93.2
S - Classe 96.01
T - Classe 97.00
Gli operatori possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe tributaria dalla propria area riservata del sito delle Entrate utilizzando Spid, la Carta nazionale dei servizi (Cns) o la Carta d’identità elettronica (Cie).
Il documento di prassi ricorda che professionisti, imprese e persone fisiche titolari di partita Iva possono accedere all’area personale ancora con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia. Una volta effettuato l’accesso occorre entrate nel “Cassetto fiscale” e aprire la sezione “Dati anagrafici” per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione “Altre attività” per verificare i codici delle eventuali attività secondarie.
A questo punto gli utenti potranno controllare se il codice attività che li identifica è stato modificato oppure no. In caso di aggiornamento non è necessario presentare la dichiarazione di variazione (articoli 35 e 35-ter, Dpr n. 633/1972). Il nuovo codice sarà comunicato al Fisco in occasione della prima dichiarazione di variazione dati presentata secondo la disciplina Iva.
La risoluzione ricorda, inoltre, che gli iscritti al Registro delle imprese dovranno utilizzare, in tal caso, la Comunicazione unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere. I non iscritti dovranno invece utilizzare uno degli appositi modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate (AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera).
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