Nuovi codici tributo per recupero Iva Isi e imposta aerotaxi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/07/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/07/2026


Classificazione:

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Per versare, tramite F24 e F24 Elide, le somme dovuto per imposte, interessi e sanzioni a seguito di atti di recupero


Istituiti, con la risoluzione n. 28 del 23 luglio 2026, nuovi codici tributo.

In particolare, i nuovi codici consentono il versamento tramite il modello F24  delle somme dovute a seguito di atti di recupero (articolo 38-bis, comma 1, lett. g) del Dpr n. 600/1973) nell’ambito dell’Iva agevolata per persone disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi.

In particolare, nel campo Iva e dell’imposta sugli intrattenimenti, la risoluzione istituisce i seguenti codici:

I codici tributo sono i seguenti:

  • “7505” denominato “atto di recupero Iva e relativi interessi in capo al cessionario per decadenza agevolazione disabili - punto 31, parte II, tabella A, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”
  • “6749” denominato “atto di recupero imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 60”
  • “8959” denominato “sanzioni correlate al recupero imposta sugli intrattenimenti - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 60”.

Per quanto riguarda l’Iva, la risoluzione specifica che il nuovo codice tributo è stato istituito per il recupero dell’imposta in capo al cessionario derivante dal differenziale tra l’aliquota agevolata e quella ordinaria nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità di cui al punto 31, parte II della tabella A allegata al Dpr n. 633/1972.

In sede di compilazione del modello F24, i codici andranno esposti nella sezione nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, i dati riportati nell’atto di recupero
  • il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non è valorizzato.

La risoluzione istituisce inoltre due ulteriori codici tributo per il versamento di imposte, interessi e sanzioni, dovuti a seguito di atti di recupero riguardanti  l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi effettuati tramite elicottero (articolo 16, comma 10-bis, del Dl n.201/2011, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 21/2011, n. 21).

I due codici tributo sono:

  • 3380“atto di recupero imposta erariale e relativi interessi su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero”;
  • 8958“sanzioni correlate al recupero imposta erariale su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero”.

In questo caso il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE). Sono indicati:

  • nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del vettore destinatario dell’atto di recupero
  • nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
    • il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”
    • il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero dei passeggeri per singola tratta seguito dalla lettera “A” o “B” (dove A indica la tratta fino a 1.500 km e B indica la tratta oltre 1.500 km) e, negli ultimi 4 caratteri, con il giorno e il mese di effettuazione del servizio di aerotaxi, nel formato GGMM (es.: servizio effettuato il 7 del mese di marzo, indicare 0703)
    • il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo
    • nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, i dati riportati nell’atto di recupero.
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