TESTO UNICO ACCERTAMENTO 2027 STRUTTURA E PRINCIPALI NOVITÀ'

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/09/2026

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/09/2026


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Le norme previgenti confluite nel nuovo Testo unico N. 141/2026 e le novità meritevoli di particolare attenzione.


Agli adempimenti è dedicata l’intera Parte I del D.lgs n. 141/2026 (tre titoli suddivisi in capi, articoli da 1 a 88), in cui sono state recepite molte disposizioni già precedentemente in vigore, senza modifiche di natura sostanziale.

In base della delega conferita, è stata effettuata un’opera di sistematizzazione organica e di attualizzazione delle norme all’interno di un unico testo di legge.

Titolo I “Adempimenti” (articoli da 1 a 48, suddivisi in cinque capi), si segnala che in esso sono confluite le disposizioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti, anagrafe dei rapporti, imposte sui redditi, ed opzioni concernenti tanto le imposte sui redditi quanto l’Iva, oltre che gli articoli 21, 22 e 23 del D.lgs n. 1/2024 riguardanti la semplificazione digitale degli adempimenti fiscali, a eccezione dei commi recanti disposizioni di natura finanziaria, non recepiti nel Tu e non abrogati.

Nello specifico, nel Capo I (articoli da 1 a 14) sull’anagrafe tributaria e sul codice fiscale dei contribuenti è stato recepito integralmente il Dpr n. 605/1973, con le uniche esclusioni costituite dalle disposizioni finali e transitorie, non più in vigore, e dalle norme relative alle sanzioni.

L’unica disposizione estranea al suddetto decreto è costituita dall’articolo 11 del nuovo Tu, in cui è confluito l’articolo 10, comma 1 del Dlgs n. 461/1997 sugli obblighi per gli intermediari e per altre categorie di soggetti che intervengono in operazioni aventi rilievo fiscale.

I principali aggiornamenti normativi si registrano:

  • all’articolo 6, con l’eliminazione dei non più attuali riferimenti alle dichiarazioni decennali ai fini Invim e ai non più ammessi allegati alle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, nonché con l’assenza della disposizione sulla non obbligatorietà dell’indicazione del codice fiscale nell’adempimento delle formalità di pubblicità immobiliare, in quanto la stessa sarebbe stata in contrasto con la versione attuale degli articoli 2659, 2674 e 2839 del codice civile
  • all’articolo 7, che, recependo al suo interno i commi 25, 25-bis e 26, secondo periodo, dell’articolo 78 della legge n. 413/1991, amplia la platea dei soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione telematica dei dati e delle notizie rilevanti allo scopo di elaborare le dichiarazioni dei redditi, fissando al 16 marzo, e non più al 28 febbraio, il termine per la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi
  • all’articolo 8, che, rinviando all’articolo 268 del Tu, ammette la facoltà di inviare questionari al domicilio digitale dei soggetti da cui si devono acquisire informazioni.

Nel Capo I si fa più volte riferimento ad aggiornamenti che sono stati ripetuti frequentemente nel corso dell’intero Testo unico, ossia quelli concernenti il riferimento ai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate in luogo dei decreti del ministro delle Finanze (in seguito al passaggio di competenze all’Amministrazione finanziaria avvenuto con il Dlgs n. 300/1999) e l’eliminazione delle disposizioni sanzionatorie da far confluire nel Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali contenute nel Dlgs n. 173/2024.

Ulteriori novità degne di nota emergono anche tra le norme del Capo III (articoli da 19 a 43) a proposito degli obblighi di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, in cui sono state trasfuse disposizioni originariamente poste nel Dpr n. 600/1973 e nel Dpr n. 689/1974.

In particolare, per ciò che è stato recepito dal precedente decreto sull’accertamento delle imposte sui redditi, meritano anzitutto una menzione:

  • l’articolo 21, in cui, rispetto all’articolo 15 del Dpr n. 600/1973 in materia di inventario e bilancio per società, enti ed imprenditori commerciali, è stato escluso il riferimento al conto dei profitti e delle perdite
  • l’articolo 27, in cui al comma 3 sono state aggiunte, rispetto alla disposizione originale di cui all’articolo 20 del Dpr n. 600/1973, le modalità di assolvimento degli obblighi contabili per imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni che determinano forfetariamente il proprio reddito previste dall’articolo 3, comma 166 della legge n. 662/1996. Il regime speciale di determinazione forfetaria del reddito, infatti, sebbene formalmente abrogato, continua a spiegare i propri effetti sugli adempimenti contabili cui sono tenuti gli enti non commerciali, come chiarito anche con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 58/2010
  • l’articolo 29 in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili, che ai commi 5, 6 e 7 prevede disposizioni per coloro che si avvalgono di supporti meccanografici o elettronici.

Sugli articoli derivanti dal Dpr n. 689/1974, poi, si rileva che all’articolo 30 è stato disciplinato il contenuto del prospetto delle attività e delle passività nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, in cui è stato anche inserito il rinvio all’articolo 1 del Dpr n. 126/2003. Al contempo, il Tu aggiorna, nel dettato degli articoli 32 e seguenti, tutti i riferimenti temporali previsti dal Dpr n. 689/1974 in relazione al suddetto prospetto.

Sul Titolo I si evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell’articolo 44 (Opzione per il regime normale di applicazione delle imposte sul reddito, collocato nel Capo IV) è stato completamente riscritto per conformarsi a quanto disposto dal Dpr n. 447/1992 riguardo l’esercizio dell’opzione in sede di dichiarazione (quadro VO della dichiarazione dell’Iva).

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