Opposizione alla chiusura della partita IVA inattiva

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/10/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/10/2026


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Per opporsi alla chiusura, una richiesta motivata, l'esito positivo annulla la cancellazione. 


Il provvedimento del 12 ottobre 2026 Prot. n. 277710/2026, aggiorna le regole fissate con il provvedimento del 3 dicembre 2019 per la chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive.

Tra le novità, la possibilità di basare i controlli non solo sulle informazioni già presenti in Anagrafe tributaria, ma anche sui dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti.

Allo stesso tempo vengono rafforzate le garanzie per i contribuenti, che potranno chiedere la riattivazione della partita Iva anche se la cessazione d’ufficio è già stata eseguita.

La normativa in vigore

Nella versione attuale, l’articolo 35, comma 15-quinquies, del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) stabilisce che l’Agenzia delle entrate chiuda d’ufficio le partite Iva di coloro che, sulla base dei dati disponibili, risultano non aver esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti.

La stessa norma rinvia a un provvedimento del direttore delle Entrate la definizione delle modalità operative e delle forme di comunicazione preventiva ai contribuenti interessati. Proprio per dare attuazione a tale disposizione era stato emanato il provvedimento del 3 dicembre 2019, che ora viene aggiornato anche alla luce delle informazioni disponibili nei sistemi dell’Amministrazione finanziaria.

Per maggiore chiarezza, il provvedimento odierno riporta anche il testo coordinato del precedente del 2019 con le modifiche appena approvate.

La disciplina aggiornata

L'Agenzia delle entrate procede alla chiusura automatica delle partite Iva dei contribuenti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, nei tre anni precedenti risultano non aver esercitato attività di impresa oppure attività artistiche o professionali.

Il primo intervento da segnalare riguarda i criteri di individuazione delle posizioni inattive. Le partite Iva da chiudere saranno selezionate attraverso controlli automatizzati sulle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, inclusi i dati relativi alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.

Vengono poi ridefinite le modalità di comunicazione preventiva della chiusura della posizione Iva. L’avviso sarà inviato al domicilio digitale del contribuente e, in assenza di tale recapito, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, trasmesso al domicilio digitale del rappresentante. Se non risulta disponibile alcun domicilio digitale, la comunicazione sarà spedita, come prevedevano le regole precedenti, tramite raccomandata A/r al domicilio fiscale del titolare di partita Iva presente in Anagrafe tributaria.

La comunicazione sarà consultabile anche nella sezione “L'Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. La disponibilità del documento sarà segnalata nell’area riservata del sito dell’Agenzia e, per le persone fisiche, anche tramite un messaggio inviato mediante l’App IO.

Il provvedimento stabilisce inoltre a partire da quando la cessazione sarà effettiva. La chiusura della partita Iva sarà eseguita a partire dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione preventiva oppure, se la consegna non è possibile, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua messa a disposizione nell’area riservata.

Entro il termine di 60 giorni, il contribuente che ritenga ingiustificata la cessazione d’ufficio può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate per fornire chiarimenti e dimostrare di essere ancora attivo ai fini Iva. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’opposizione può riguardare anche l’eventuale estinzione del codice fiscale.

Tra le novità più rilevanti segnaliamo, inoltre, la possibilità di chiedere la riattivazione della posizione Iva già chiusa perché ritenuta inattiva.

Una volta decorso il termine di 60 giorni ed eseguita la cessazione, il contribuente che ritenga non motivata la comunicazione preventiva può infatti presentare una richiesta motivata di riattivazione a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. Dopo aver verificato le argomentazioni e l’eventuale documentazione prodotta, l’ufficio può disporre la riapertura della partita Iva e, se necessario, anche del codice fiscale estinto. La riattivazione produce effetti retroattivi: la posizione viene considerata attiva fin dalla data originaria di apertura, senza alcuna interruzione temporale.

Il provvedimento introduce, infine, rispetto al precedente, un capitolo dedicato alle tutele previste in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali. Tra i vari punti, l’Agenzia chiarisce che il trattamento in questione è effettuato nell’esercizio di funzioni di interesse pubblico previste dalla legge e nel rispetto della disciplina sulla privacy. In particolare, la base giuridica del trattamento dei dati personali (prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali) è individuata nell’articolo 35, comma 15-quinquies, del Dpr n. 633/1972.

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