ORDINANZA 20.2.20 MINSALUTE NUOVE RESTRIZIONI DI MOVIMENTO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/03/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 20/03/2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Da sabato 21 al mercoledì 25 marzo
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
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a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
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b) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
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c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
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d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché' in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, (ndr. dal venerdì al lunedì nei normali casi) e' vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Una curiosità, da un probabile refuso nell'articolo 2 del provvedimento l'interpretazione letterale direbbe che le disposizioni si applicano SOLO alle Regioni Autonome e alle province di Trento e Bolzano.
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