Pace fiscale e vertenze tributarie: ok alla “definizione agevolata”

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/11/2018

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 07/11/2018


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Per il perfezionamento della procedura, entro il 31 maggio 2019 bisogna presentare un’apposita domanda e versare, con F24, l’importo dovuto, pari al valore della controversia


Definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 6, Dl 119/2018).

Le controversie tributarie che possono essere definite sono quelle:

  • in cui è parte l’Agenzia delle entrate
  • aventi a oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione)
  • pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio
  • in cui il ricorso di primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl 119/2018
  • per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della definizione agevolata le controversie:

  • relative ad atti non aventi natura impositiva, poiché finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute
  • in cui sono parte Amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate (ad esempio, l’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Inoltre, sono espressamente escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e l’Iva riscossa all’importazione
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Cosa fare per regolarizzare
Per il perfezionamento della definizione agevolata, i contribuenti interessati, entro il 31 maggio 2019, devono presentare un’apposita domanda e versare l’importo dovuto, pari al valore della controversia. In caso di pagamento dilazionato, entro il 31 maggio 2019 deve essere versata la prima rata.
Nelle ipotesi in cui è possibile definire la lite senza pagare alcun importo, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

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