PAGAMENTI DEL CONDOMINIO CON RITENUTA D'ACCONTO 4%
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/05/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 25/05/2021
Il condominio all’atto del pagamento opera una ritenuta d'acconto del 4% sulle prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa
Dal sito dell'Agenzia Entrate
Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.
La ritenuta è operata anche se i corrispettivi si riferiscono ad attività commerciali non esercitate abitualmente (redditi diversi).
Il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.
La ritenuta deve essere versata utilizzando il Modello F24.
Le ritenute vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate.
Per il versamento, effettuato tramite Modello F24, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- 1019, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Irpef
- 1020, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Ires.
Inoltre, con cadenza annuale, il sostituto d’imposta deve rilasciare all’interessato apposita certificazione da cui risultano le somme erogate e le ritenute applicate.
Prestazioni soggette a ritenuta
La ritenuta si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto, di opere e servizi:
- nell'esercizio di impresa
- nell'esercizio di attività commerciali occasionali e non abituali.
Sono assoggettate a ritenuta, per esempio, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, oppure per l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio.
Sono, invece, esclusi i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera come, per esempio, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, di assicurazione, di trasporto e deposito, a meno che il corrispettivo non sia dovuto in base a contratto di servizio di energia (circolare n. 7/E del 7/02/2007 - pdf).
La ritenuta del 4% deve essere applicata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi resi da soggetti non residenti, qualora abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
La ritenuta del 4% non si applica:
- sui corrispettivi pagati per forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene
- sui corrispettivi di prestazioni d'opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo, anche occasionale (per esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri) perché questi sono assoggettati alla ritenuta del 20%
- sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condomìni pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal decreto legge n. 78 del 2010 (pari, dal 1° gennaio 2015, all’8%).
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