Pagamento del canone tv chi ha diritto all’esonero

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/01/2026

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/01/2026


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Possono evitare l’addebito del canone i contribuenti che non hanno un televisore, i cittadini sopra i 75 anni di età a basso reddito e i militari e diplomatici stranieri.


Canone Tv, ecco come evitarne l’addebito nei casi previsti dalla legge.

L’esenzione dal versamento del canone viene infatti riconosciuta a specifiche categorie di soggetti, purché presentino una dichiarazione sostitutiva che affermi la presenza di determinate condizioni.

In particolare, chi non possiede un televisore ha tempo fino al prossimo 2 febbraio per presentare la dichiarazione e ottenere l’esonero per tutto il 2026.

mentre la domanda dal 3 febbraio al 30 giugno consente l’esonero per il secondo semestre dell’anno.

Esistono però altri soggetti che possono evitare l’addebito del canone. Vediamo quali.

Chi è esonerato

In quali casi è possibile richiedere l’esonero? È il caso di questi soggetti:

  1. contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che non possiedono (o non possiedono più) apparecchi televisivi in alcuna dimora purché abbiano presentato la dichiarazione sostituiva di non detenzione (vedi Esonero dal canone tv in bolletta). È importante ricordare che la disdetta dell’abbonamento mediante richiesta di suggellamento dell’apparecchio non è più consentita. Non è possibile ottenere l’esenzione nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia collegato a un’utenza di energia elettrica per uso diverso da quello domestico residenziale
  2. cittadini che abbiano compiuto i 75 anni di età a basso reddito
  3. diplomatici e militari stranieri

L’esonero degli over 75 a basso reddito

Gli over 75 sono dispensati dal canone tv alla presenza delle seguenti condizioni:

  • devono avere un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro
  • non devono avere conviventi titolari di un reddito proprio (salvo la presenza di collaboratori domestici, colf e badanti)
  • l’apparecchio televisivo deve essere ubicato nel luogo di residenza

Per essere esonerati dal pagamento del canone tv, gli ultrasettantacinquenni possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti sopra elencati.

L’agevolazione spetta:

  • per l’intero anno, se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso
  • solo per il secondo semestre, se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno

Se permangono le condizioni di esenzione attestate nella prima dichiarazione sostitutiva, è possibile fruire dell’esonero anche nelle annualità successive e non occorre presentare una nuova dichiarazione.

Esonero per militari e diplomatici stranieri

Anche i militari e i diplomatici stranieri possono essere dispensati dal canone tv.
In questo caso l’esenzione dal pagamento opera per effetto di convenzioni internazionali.

Ecco i soggetti che beneficiano dell’esenzione:

  • gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
  • i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951)

Anche i militari e i diplomatici stranieri hanno l’onere di presentare la dichiarazione sostitutiva per attestare la sussistenza delle condizioni di esenzione.

Per questa particolare categoria di contribuenti la dichiarazione sostitutiva può essere presentata ogni giorno dell'anno.

Il canone dovuto sarà determinato in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate, nelle sezioni dedicate agli over75 e ai diplomatici e militari stranieri, sono disponibili maggiori informazioni sulle modalità di presentazione della dichiarazione.

L’evoluzione della normativa

L’obbligo di versare il canone tv viene introdotto con il regio decreto legge n. 246/1938. Sin da quel momento, chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, in base alle disposizioni indicate nel decreto stesso.

In una nota del 20 aprile 2016, il ministero dello Sviluppo economico (ora ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha precisato cosa si intende per “apparecchiature assoggettabili a canone”, chiarendo che non costituiscono apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

Secondo il decreto istitutivo del canone tv è irrilevante che il contribuente abbia materialmente acquistato l’apparecchio cui è legato il versamento del canone e ne sia il proprietario effettivo: è sufficiente la mera detenzione, cioè la relazione materiale del soggetto con l’apparecchio cui è connesso l’obbligo di versamento.

Il canone tv, che per l’anno 2026 ha un importo di 90 euro, è dunque un’imposta dovuta sulla detenzione dell’apparecchio che prescinde dal suo effettivo utilizzo.

La detenzione di un apparecchio è presunta, inoltre, nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica del contribuente. Pertanto, l’obbligo di versare il canone grava, in via generale, sui soggetti intestatari di un’utenza elettrica residenziale a uso domestico.

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