PEC AMMINISTRATORI THE END

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/11/2025

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 12/11/2025


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Un comunicato pubblicato sul sito di unioncamere sembra chiudere il cerchio sull'obbligo della PEC per gli amministratori


Tempi stretti per un obbligo scritto male e gestito peggio.

Unioncamere con un comunicato sul proprio sito datato 10 novembre, conferma quanto da noi già riportato in - La pec degli amministratori # da quella della società -

L'unione italiana delle Camere di commercio ricorda che l’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012, come già modificato dall'art. 1, c. 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione».

Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora - oltre che su società e imprese individuali - solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di:

  • amministratore unico; 
  • amministratore delegato; 
  • o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il domicilio digitale (quindi l'indirizzo PEC) dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.

Soggetti esclusi

Poiché norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.

Soggetti obbligati
Sono coloro che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
Unioncamere afferma che "l’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma."

Infatti se c'è l'amministratore unico non ci sarà quello delegato e l’obbligo per il Presidente è residuale in quanto vincolato alla mancanza dei primi due.

Non è chiaro però (in base a tale affermazione) se in presenza di più amministratori delegati, l'obbligo ricada su tutti o su uno soltanto. Prudenza e le indicazioni delle singole CCIAA ci fanno propendere per l’obbligo generalizzato a tutti gli amministratori delegati.

Termine per comunicare la PEC

A parte la duplicazione di adempimenti derivanti dal fatto che in una prima fase era richiesta la PEC di tutti gli amministratori ed era concesso l'uso della PEC della società ora ci ritroviamo nella situazione di dover rifare molte della comunicazioni già inviate per rettificare l'indirizzo PEC che ora diventa quello personale dell'amministratore e non più quello della società.

In primis si dovranno pertanto attivare le PEC personali degli amministratori interessati, ma non basta se l’amministratore non è iscritto a un albo o non è un imprenditore individuale, in pratica quando l'amministratore è un normale cittadino, la sua PEC deve anche essere iscritta presso INAD (vedi 2^ parte di questa informativa).

Poi per gli amministratori che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di Presidente, si dovrà comunicare il domicilio digitale, quindi l'indirizzo PEC personale, entro il 31/12/2025.

A regime invece, per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell’informazione, l’ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.

Sanzioni

Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16, c. 6-bis del DL. n. 185/2008, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata quindi la sanzione varia da un minimo di
206 ad un massimo di 2.064 euro.

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