PERMUTA E IMPOSTA DI REGISTRO IPOCATASTALI
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/03/2014
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/03/2014 pag. 22
Classificazione:
Trattandosi di un contratto che consta di due disposizioni tra di loro "incrociate" nella permuta "fuori campo Iva" la base imponibile è data dal valore del bene che paga di più
Se due privati si scambiano un appartamento di 100mila euro (imposta 9 per cento = 9mila) con un terreno di 80mila euro (imposta 12 per cento = 9.600), si tassa il trasferimento del terreno, anche se è il bene permutato di minor valore.
Quanto alle imposta ipotecaria e catastale, la circolare delle Entrate 2/E del 21 febbraio 2014 riconosce che, a fronte del dettato dell'articolo 10, comma 3, del Dlgs 23/11, l'applicazione della nuova aliquota del 12 per cento provoca l'esenzione di questa permuta da bollo e tasse ipotecarie e il pagamento di una sola imposta ipotecaria fissa (di 50 euro) e di una sola imposta catastale fissa (di 50 euro); notandosi, a quest'ultimo riguardo, che l'imposta catastale è dovuta una sola volta, a differenza di quanto è accaduto fino al 31 dicembre 2013.
Quanto alle imposta ipotecaria e catastale, la circolare delle Entrate 2/E del 21 febbraio 2014 riconosce che, a fronte del dettato dell'articolo 10, comma 3, del Dlgs 23/11, l'applicazione della nuova aliquota del 12 per cento provoca l'esenzione di questa permuta da bollo e tasse ipotecarie e il pagamento di una sola imposta ipotecaria fissa (di 50 euro) e di una sola imposta catastale fissa (di 50 euro); notandosi, a quest'ultimo riguardo, che l'imposta catastale è dovuta una sola volta, a differenza di quanto è accaduto fino al 31 dicembre 2013.
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