PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RITENUTA D'ACCONTO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/07/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 02/07/2020
Adempimenti quando si è chiamati dal giudice a pagare il terzo creditore del soggetto verso il quale si è debitori
Se l’adempimento dell’obbligazione non avviene spontaneamente da parte del debitore, il creditore, salvi i casi in cui possieda già un titolo esecutivo (ad es. un titolo cambiario), può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti al fine di ottenere una pronuncia giurisdizionale che ne disponga l’adempimento.
In caso di pronuncia favorevole al creditore passata in giudicato, se il debitore non osserva il comando contenuto nella stessa, il creditore può intraprendere l’espropriazione forzata attraverso il pignoramento dei beni del debitore, ai sensi degli articoli 491 e seguenti del codice di procedura civile (di seguito c.p.c.).
Il pignoramento può riguardare beni immobili o mobili.
Se ha ad oggetto beni mobili, può essere eseguito presso il debitore medesimo ovvero presso un terzo, a sua volta debitore del debitore; in quest’ultimo caso, a mente dell’art. 543 del c.p.c., il pignoramento può riguardare i crediti del debitore verso terzi o le cose del debitore che sono in possesso di terzi.
L’art. 21, comma 15, della legge n. 449/97, prevede che in caso di pignoramento presso terzi, le disposizioni sulle ritenute alla fonte devono essere applicate qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle medesime disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.
Alla legge è seguito il provvedimento attuativo del 3 marzo 2010 e la Circolare n. 8/2011.
Quest’ultima in particolare ha precisato le regole in base alle quali il terzo chiamato a versare somme al creditore del suo credito, debba operare una ritenuta d’acconto.
Come e quando effettuare la ritenuta del 20% sulle somme liquidate con il pignoramento presso terzi, gli adempimenti a carico del terzo erogatore e quelli in capo al creditore pignoratizio, passando per la tutela esecutiva degli assegni periodici per il mantenimento del coniuge, sono esaminati nella circolare 8/E del 2 marzo 2011.
l’Agenzia delle Entrate fa il punto sui criteri da seguire per applicare l’acconto Irpef del 20% sui pagamenti eseguiti attraverso il pignoramento presso terzi.
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