Plusvalenza area edificabile fa fede il piano regolatore del Comune

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/03/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/03/2023


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Non incidono le eventuali vicende successive al trasferimento come la mancata approvazione del Prg o la modificazione dello strumento urbanistico


In tema di plusvalenze da cessione immobiliari, l’edificabilità di un’area dev’essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.

L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo (cfr. Cass. sez. U. 25505 del 2006).

Ordinanza n. 5516 del 22 febbraio 2023 (udienza 25 ottobre 2022)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Lenoci Valentino
Plusvalenze da cessione immobiliari – L’edificabilità di un’area dev’essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune – L’edificabilità non dipende dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi – È sufficiente l’inizio del procedimento di trasformazione a far lievitare il valore venale del bene

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