Polizza vita: la tassazione Irpef

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/06/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 06/06/2015


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Il riscatto della polizza può essere tassato ma alla fonte quindi non si riporta in dichiarazione

Se l’evento a fronte del quale viene erogata la prestazione è la morte, la prestazione non costituisce base imponibile (articolo 34 del Dpr 601/1973, e articolo 6, comma 2, del Tuir). Nel caso, invece di erogazione della prestazione a seguito della permanenza in vita dell’assicurato o di riscatto, le somme percepite si configurano quali redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g-quater, del Tuir) per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati (articolo 45, comma 4, Tuir). La tassazione avviene a mezzo dell’imposta sostitutiva (dal 1° luglio 2014, nella misura del 26%), che viene applicata dall’impresa di assicurazione (articolo 26-ter del Dpr 600/1973).
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