Precompilata Iva avvio sperimentale

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/07/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/07/2021


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Il provvediemento con le  modalità di predisposizione dei documenti Iva precompilati e le regole di consultazione


Col provvedimento dell’8 luglio 2021, sono fissate le modalità di predisposizione dei documenti Iva precompilati e le regole di accesso da parte degli operatori Iva e degli intermediari delegati, sono stabilite le attività di memorizzazione dei dati e la tenuta dei registri Iva convalidati e le regole di trattamento dei dati e sicurezza, viene individuata la platea degli operatori Iva destinatari.

Al provvedimento due allegati, relativi alla struttura e principali criteri di elaborazione delle bozze dei registri Iva (allegato A) e alle specifiche tecniche relative alla fornitura dei registri Iva precompilati (allegato B).

Disponibili dal 13 settembre le bozze dei registri Iva del terzo trimestre 2021.


Il quadro di riferimento
La norma originaria, l’articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 127/2015, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10 del decreto “Sostegni”, ha previsto che utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi giornalieri, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori Iva, in un’area web dedicata, le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe), a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

Dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.

Per i contribuenti Iva che convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, oppure integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri Iva, cade l’obbligo di tenuta degli stessi.

Chi sono i destinatari
Parte attiva, nella fase sperimentale di avvio del progetto (anni d’imposta 2021 e 2022), saranno i contribuenti Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva per opzione.

Sono esclusi dal periodo di prova alcune categorie di soggetti, come quelli che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio, o che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell’Iva (commercianti al minuto o i soggetti che erogano prestazioni sanitarie). Esclusi anche i soggetti che applicano l’Iva separatamente, per obbligo di legge o per opzione, o che aderiscono alla liquidazione Iva di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa o che partecipano a un gruppo Iva o nei cui confronti è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Inclusi nella platea degli interessati, ma dal 2022, anche i soggetti in regime di Iva per cassa.

Il contribuente Iva che in base alle informazioni disponibili non è stato individuato come appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti Iva precompilati.

Registri Iva, Lipe e dichiarazione Iva

Nelle bozze dei registri mensili confluiranno direttamente i dati pervenuti, in modo da consentire al soggetto Iva, già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento, di accedere alle bozze per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare i dati.

Per il terzo trimestre 2021, in fase di avvio, l’accesso sarà consentito a partire dal 13 settembre e l’operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri del terzo trimestre.

Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e, a partire dalle operazioni effettuate nel 2022, della dichiarazione annuale Iva sono, invece, predisposte tenendo conto, oltre dei dati dei registri Iva convalidati o integrati dal contribuente, anche di quelli relativi alle comunicazioni telematiche dei corrispettivi e delle informazioni ricavate dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti e della dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta precedente.
Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche sono rese disponibili dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mentre la bozza della dichiarazione annuale Iva viene messa a disposizione dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Un ambiente web ad hoc

I documenti Iva precompilati proposti dall’amministrazione sulla base dei flussi informativi pervenuti saranno disponibili nell’area creata all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.

Ciascun soggetto passivo Iva, direttamente o tramite l’intermediario che abbia la delega all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, potrà accedervi tramite un applicativo web, presente nel portale “Fatture e corrispettivi”, utilizzando le diverse funzionalità ed effettuare una serie di operazioni, tra le quali visualizzare, consultare, stampare e salvare i dati, estrarre e modificare le bozze dei documenti proposte dall’Agenzia e inviare informazioni ulteriori.

Tutto per consentire l’elaborazione più puntuale delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva. Nell’applicativo web dedicato, inoltre, sarà disponibile una sezione informativa che guiderà, passo dopo passo, i contribuenti nell’utilizzo di tutte le funzionalità previste.

Nell’ottica di offrire un servizio di agevolazione negli adempimenti tributari, in alternativa all’utilizzo diretto delle bozze presenti nell’applicativo web, è comunque consentito al soggetto Iva o al suo intermediario di estrarre e stampare le bozze (in formato xml) e importarle nei propri applicativi o utilizzarle per un confronto con i dati in proprio possesso.

Con la convalida, niente registri Iva

Nel caso in cui i dati proposti nelle bozze dei registri Iva siano completi con riferimento alle operazioni di ciascun trimestre, a partire dai registri Iva relativi al mese di luglio 2021, devono essere convalidati utilizzando una specifica funzionalità o, in caso contrario, devono essere integrati nel dettaglio, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, per garantire l’annotazione di tutte le operazioni e il corretto adempimento di quanto previsto dal decreto Iva.

L’operazione di convalida o integrazione comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto passivo Iva.

I dati dei registri Iva convalidati o integrati sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate, mediante protocollazione e acquisizione nel Sistema documentale, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva di riferimento.

Con la convalida o l’integrazione dei dati proposti nei registri riferiti al trimestre, l’Agenzia procede all’elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale. Se la convalida è effettuata con riferimento all’intero periodo d’imposta, l’Agenzia provvede all’elaborazione della bozza della dichiarazione annuale Iva e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale.

 

NDR: L’operazione di convalida risulta un ulteriore adempimento che offre un vantaggio irrilevante, la non tenuta dei registri, senza considerare che per validare quelli proposti si dovrà comunque disporre dei registri per i raffronto.

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