PRESTAZIONE OCCASIONALE REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/12/2017

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 18/12/2017


Classificazione:

Leggi collegate:

img_report

Ai fini fiscali il reddito è compreso fra i redditi diversi.

L'obbligo previdenziale scatta oltre i 5.000 euro di compensi.


Si ha prestazione di lavoro autonomo occasionale quando, dietro corrispettivo, si esegue un’opera o un servizio col lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Ai fini fiscali il reddito derivante dalle attività occasionali è disciplinato dall’articolo 67, c. 1, lettera l), del DPR n. 917/86 e si determinano, come differenza fra i compensi percepiti e le spese inerenti sostenute (art. 71, c. 2, del DPR n. 917/86).

Il compenso è soggetto alla ritenuta d'acconto del 20% e si dichiara nel quadro D del mod. 730 o nel quadro RL della Dichiarazione dei redditi.

Il prestatore compila una ricevuta soggetta a bollo da 2 euro quando di importo superiore a 77,47 euro.

 

Ai fini contributivi scatta l'obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps se il compenso (al netto delle spese) supera i 5.000 euri annui, lo prevede l'art. 44 ultima parte del DL. 269/2003 che così recita:

"A decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attivita' sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata." vedi anche circolare INPS n. 103/2004,.

La contribuzione separata Inps è per 1/3 a carico del prestatore e per 2/3 a carico del committente.

 

Questa recensione contiene informazioni o approfondimenti aggiuntivi ai quali è possibile accedere con un abbonamento annuo di pochi euro
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro