PROFESSIONISTI SENZA ALBO INDICAZIONI IN FATTURA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/02/2019
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 28/02/2019
A garanzia della tutela del consumatore e della trasparenza nel mercato dei servizi professionali, la legge n. 4/2013, disciplina le professioni non regolamentate.
A garanzia della tutela del consumatore e della trasparenza nel mercato dei servizi professionali, la legge n. 4 del 14 gennaio 2013, in vigore dal 10 febbraio 2013 disciplina le professioni non regolamentate in ordini o collegi.
L’individuazione delle categorie professionali interessate dalle disposizioni in parola è demandata alla pubblicazione sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’elenco delle associazioni professionali, elenco disponibile a questo link: ELENCO.
A titolo indicativo possiamo individuare le seguenti categorie professionali:
- amministratori di condominio; - fisioterapisti; - fotografi professionisti; - geofisici; - interpreti e traduttori; - massofisioterapisti; - oftalmologi; - optometristi; - podologi; - pedagogisti; - progettisti d’interni ecc..
Importante è segnalare quanto dettato dall’art.1 della citata legge che così riassumiamo:
Chiunque svolga una attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, (escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio), contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori”.
Tratto dal notiziario interfile n. 13/2018.
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