PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA CIRCOLARE 12/2020

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/05/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/05/2020


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La circolare fornisce chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del DL 331/1993, alla luce del nuovo articolo 45-bis del Regolamento Ue n. 282 del 2011, in vigore dal 1° gennaio 2020.


il Regolamento europeo stabilisce una presunzione relativa di avvenuto trasporto o spedizione che non impedisce agli operatori di utilizzare diversi mezzi di prova come individuati dalla prassi nazionale anche prima dell'entrata in vigore della citata norma unionale.

In tali casi, tuttavia, l'idoneità dei documenti posseduti a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria.

Nella circolare si afferma, altresì, che la presunzione introdotta con l'articolo 45-bis può trovare applicazione anche in relazione alle operazioni intracomunitarie avvenute ante il 1° gennaio 2020, qualora il contribuente sia in possesso di un set documentale perfettamente idoneo ai sensi della citata disposizione comunitaria.

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