Prova delle cessioni comunitarie con i criteri del regolamento Ue

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/04/2019

Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/04/2019


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Risposta 100/2019 la prova della cessione intra è libera ma da documentare anche con dichiarazione del cliente


Prova delle cessioni comunitarie a forma libera, ma con l'obbligo da parte del cedente di fornire dettagli sul trasporto e ottenere una dichiarazione da parte del cessionario, in conformità con il regolamento 1912/2018/Ue.

Il regolamento, effettivamente operativo dal 2020, obbliga gli operatori europei che vogliono evitare il disconoscimento della non imponibilità ad acquisire almeno due documenti non contraddittori provenienti da due parti indipendenti entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

 

Sintesi della risposta

Oltre al DDT, l’istante predispone un documento (allegato all’interpello) recante:

1) l’identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);

2) il riferimento della fattura di vendita;

3) il riferimento della fattura logistica (documento interno);

4) la data della fattura;

5) la data del DDT;

6) la data della destinazione delle merci, del paese di destinazione e dell’anno di ricezione delle merci stesse;

7) la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario “le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi (es. in Gran Bretagna) nel mese di (es. gennaio 2018)”.

Tale dichiarazione viene poi timbrata, datata e sottoscritta dal cessionario e rispedita all’istante, il quale ne trattiene copia al fine di dare prova dell’avvenuto trasporto in un altro paese UE.

 

Risposta

Si ritiene che la documentazione prodotta dall’istante può costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che:

1) dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;

2) si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

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