PROVVISTE IMBARCATE come beneficiare del regime di non imponibilità
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 31/07/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/07/2019
Regime di non imponibilità Iva per le provviste di bordo interessa le "navi adibite alla navigazione in alto mare"
L’accesso al regime di non imponibilità Iva è direttamente correlato alla nozione di "navi adibite alla navigazione in alto mare" e alla relativa documentazione ufficiale.
Il regime di non imponibilità Iva delle provviste acquistate, necessita della prova dell'avvenuto imbarco e della registrazione della fattura d'acquisto su apposito registro.
Inoltre sulla copia cartacea della fattura il Capitano deve annotare la propria dichiarazione di avvenuto imbarco. Risposta n. 325/2019 dell’Agenzia a una istanza di interpello.
Al momento dell’acquisto, il capitano produce una dichiarazione di non imponibilità Iva al fornitore, che emette fattura ai sensi dell’articolo 8-bis Dpr n.633/1972, indicando la finalità e la destinazione della merce.
I dati della fattura vengono annotati in un apposito registro, come prova dell’avvenuto imbarco.
Considerato che dal 1° gennaio 2019 sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica, l’istante chiede di sapere se sia possibile essere esonerati dalla tenuta del registro.
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