Rate-bis anche per l’adesione Per la riammissione necessario versare entro il 31 maggio la prima tranche saltata

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/12/2015

Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/12/2015 pag. 37


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Legge di Stabilità/1. Chance limitata alle sole imposte dirette per chi è decaduto nei tre anni precedenti il 15 ottobre 2015

Nessuna maggiorazione di sanzioni per i contribuenti decaduti dalla rateazione a seguito di adesione o acquiescenza a condizione che entro il 31 maggio 2016 vengano ripresi i versamenti. È questa una delle importanti novità contenute nella legge di Stabilità 2016 anche se, purtroppo la norma sembra riguardare solo le imposte dirette.
La rateazione
La definizione degli avvisi di accertamento in acquiescenza (pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica) o in adesione (dopo il raggiungimento di un accordo con l’ufficio) può avvenire ordinariamente, anche con il pagamento rateale: in un massimo di otto rate trimestrali o, fino al 21 ottobre scorso, di 12 rate trimestrali se le somme dovute superavano i 50mila euro (dal 22 ottobre il numero massimo di rate è stato innalzato a 16)
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