Redditi Pf 2019 Quadro CE CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/09/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/09/2019


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Le imposte pagate all’estero sono ammesse in detrazione dall'imposta dovuta in Italia


Il nostro ordinamento prevede che, fatto salvo quanto previsto negli accordi internazionali contro le doppie imposizioni, le imposte pagate all’estero sono ammesse in detrazione dall'imposta dovuta in Italia fino alla concorrenza della quota corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo prodotto in Italia.
 
La detrazione per le imposte pagate all’estero è riconosciuta a condizione che il pagamento delle stesse sia avvenuto:

  • a titolo definitivo e
  • prima della presentazione della dichiarazione in Italia.

In parole più semplici, la detrazione è ammessa in relazione a redditi già dichiarati all’estero per i quali le imposte versate non siano più ripetibili. Pertanto, la detrazione non è ammessa in relazione ai redditi omessi o dichiarati all’estero in misura parziale.

Lo sconto è ammesso anche se il pagamento delle imposte estere avviene in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Tuttavia, in questa ipotesi:

  • se l'imposta dovuta in Italia è stata già liquidata, è necessario procedere a nuova liquidazione, tenendo conto dell'eventuale maggior reddito estero e della relativa detrazione
  • se in Italia è decorso il termine per l'accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale al relativo reddito acquisito a tassazione in Italia.

In caso di redditi prodotti in forma associata o per il tramite di società che hanno optato per la trasparenza fiscale, la detrazione spetta ai singoli soci in misura proporzionale (credito d’imposta indiretto).
Qualora il tributo pagato all’estero sia eccedente la quota di imposta versata in Italia, il nostro ordinamento riconosce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza stessa. L'eccedenza e il relativo credito d’imposta possono essere riportati a nuovo e utilizzati fino all'ottavo esercizio successivo a quello di maturazione.
 
È importante ricordare che alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari in base alle quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere la detrazione per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata. In questo caso siamo di fronte alle imposte figurative.

 

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