REDDITI SOCIETÀ' DI CAPITALI 2: il quadro RS, con il Superbonus

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/02/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 24/02/2021


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Le novità del quadro RS tra cui un nuovo prospetto dei versamenti sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19


Il quadro RS del modello SC-2021 è stato oggetto di numerosi interventi. È stato, tra l’altro, aggiornato il prospetto denominato “Spese di riqualificazione energetica” che ha accolto, attraverso la predisposizione di appositi righi per il calcolo della detrazione, la più rilevante novità dell’anno: il Superbonus.

Come noto, infatti, il decreto “Rilancio”(Dl n. 34/2020) con l’articolo 119 ha stabilito che, per le spese documentate e rimaste a carico dei contribuenti, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, la detrazione prevista all'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali (quattro dal 2022) di pari importo nella nuova misura del 110 per cento.

La detrazione incrementata è stata prevista nei seguenti casi:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione nn. 2014/2147 o 2015/2043 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/Ce, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del Dlgs n. 102/2014
  3. interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione nn. 2014/2147 o 2015/2043 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/Ce, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto n. 186/2017 del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle richiamate procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del Dlgs n. 102/2014.

Per l'installazione di impianti  solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al Dpr n. 412/1993, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del Tuir, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi prima indicati.

Redditi SC 2021- rigo RS87 A, B, C e D

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del citato Dl n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente individuati (righi da RS87A a RS87D).
A questo proposito, ricordiamo, sinteticamente, che le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 6 agosto 2020 si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell'allegato B al citato decreto. Il riferimento è, quindi, a tutti gli interventi previsti, ovvero, per quanto ci interessa e a titolo d’esempio:
a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344, articolo 1, della legge n. 296/2006, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti
b) interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui: al comma 345, articolo 1, della Finanziaria 2007; ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1, articolo 14, del decreto legge n. 63/2013; al comma 220, articolo 1, della legge di bilancio n. 160/2019 e all’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto “Rilancio”
c) interventi di installazione di collettori  solari di cui all'articolo 1, comma 346, della legge n. 296/2006, per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
d) interventi di installazione di collettori solari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 119 del “Rilancio” in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolte prima dell'intervento dall'impianto di climatizzazione invernale esistente
e) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui al comma 347, articolo 1, della legge n. 296/2006, e alle lettere b) e c) dell'articolo 119 del decreto “Rilancio”.

Redditi SC 2021- righi da RS80 a RS87

Infine, la nuova colonna 2A del rigo RS87, va barrata in caso di acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche a cui si applica il limite di spesa di 15mila euro (decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020).

Sempre nel quadro RS, poi, è stato ampliato l’utilizzo del prospetto “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche” anche “per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti”, al fine di approntare il calcolo della detrazione per le spese relative agli interventi a ciò finalizzati, il cosiddetto “Bonus facciate”.
A introdurlo è stato il Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 219 a 223, legge n. 160/2019) che ha previsto un’agevolazione consistente nella detrazione d’imposta del 90% per tali interventi su edifici esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, inclusi gli immobili strumentali, a condizione che siano ubicati nelle zone A e B come rappresentate nel decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 (dedicato ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765/2017), o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Ammessi al beneficio, oltre ai lavori relativi alla sola pulitura o tinteggiatura esterna, sono esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, sui balconi o sugli ornamenti e fregi, mentre sono esclusi quelli effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.
Sono ammessi anche i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che sono influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, ma in tal caso devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

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