Redditometro, risposta in seconda fase

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/05/2014

Autore: Deotto Dario Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/05/2014 pag. 38


Classificazione:

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L'invito non è classificato dalla norma come quelli che determinano un vero e proprio obbligo per il contribuente

Nel redditometro e negli accertamenti standardizzati in genere, non agiscono le preclusioni probatorie sui dati, notizie e documenti prodotti dal contribuente dopo l'invito dell'ufficio. Ciò per la peculiarità di tali tipi di accertamento.
Per il redditometro lo ha confermato l'agenzia delle Entrate, nella recente circolare 10/E/2014: nella risposta 12.3 si afferma che, considerando la specifica norma del redditometro (comma 7 dell'articolo 38 del Dpr 600/1973) che prevede un secondo momento obbligatorio di confronto (adesione vera e propria), il contribuente può presentare in questa seconda fase dati, documenti e notizie non forniti nella prima.
Ed è proprio per la peculiarità del procedimento del redditometro che, si ritiene, l'invito a fornire dati e notizie....
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