DURF si considerano anche i pagamenti da avvisi bonari
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/03/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/03/2026
Nei versamenti registrati nel conto fiscale si conteggiano anche quelli degli avvisi bonari per raggiungere il 10% dei ricavi/compensi.
Chi opera negli appalti e subappalti può necessitare del Durf fiscale (Certificato di sussistenza dei requisiti) previsto dall’articolo 17‑bis del Dlgs n. 241/1997.
Per ottenere tale certificato, la norma richiede che i versamenti registrati nel conto fiscale nel triennio non siano inferiori al 10% dei ricavi/compensi dichiarati, precisando che “i complessivi versamenti registrati nel conto fiscale nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio non siano inferiori al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime”.
In pratica la norma esclude il rilascio di tale certificato nel caso in cui i versamenti fiscali, contributivi e assistenziali registrati nel conto fiscale nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio siano inferiori al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni.
L'Agenzia conferma che i versamenti fatti tramite F24 per pagare degli avvisi bonari (articoli 36‑bis e 54‑bis) possono essere inclusi nel calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale”, rilevanti per il rispetto della soglia del 10% dei ricavi/compensi che consente di ottenere il Durf, la certificazione che attesta la regolarità fiscale delle società appaltatrici e subappaltatrici.
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