DURF si considerano anche i pagamenti da avvisi bonari

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/03/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/03/2026


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Nei versamenti registrati nel conto fiscale si conteggiano anche quelli degli avvisi bonari per raggiungere il 10% dei ricavi/compensi.


Chi opera negli appalti e subappalti può necessitare del Durf fiscale (Certificato di sussistenza dei requisiti) previsto dall’articolo 17‑bis del Dlgs n. 241/1997.

Per ottenere tale certificato, la norma richiede che i versamenti registrati nel conto fiscale nel triennio non siano inferiori al 10% dei ricavi/compensi dichiarati, precisando che “i complessivi versamenti registrati  nel  conto  fiscale  nei  periodi  d'imposta  cui  si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio non siano inferiori al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime”.

In pratica la norma esclude il rilascio di tale certificato nel caso in cui i versamenti fiscali,  contributivi  e  assistenziali ­ registrati  nel conto fiscale  nei  periodi  d'imposta  cui  si  riferiscono  le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio ­ siano inferiori al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni.

L'Agenzia conferma che i versamenti fatti tramite F24 per pagare degli avvisi bonari (articoli 36‑bis e 54‑bis) possono essere inclusi nel calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale”, rilevanti per il rispetto della soglia del 10% dei ricavi/compensi che consente di ottenere il Durf, la certificazione che attesta la regolarità fiscale delle società appaltatrici e subappaltatrici.

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