REGIME FISCALE DEI PROVENTI DA PEER TO PEER LENDING

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/06/2018

Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 16/06/2018


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Analisi del nuovo regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, qualificazione in termini di redditi di capitale


La legge di bilancio 2018, nell'ambito delle agevolazioni a favore dei soggetti operanti nel settore del Fintech (tecnologia digitale applicata ai servizi finanziari), ha introdotto uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, prevedendo la loro qualificazione in termini di redditi di capitale e l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% (articolo 1, commi 43 e 44, legge 205/2017).
Intervento in due parti, per fornire una sintetica descrizione del nuovo regime di tassazione.

Prima parte - L'analisi delle regole fiscali è preceduta dalla descrizione delle caratteristiche principali del comparto delle attività Fintech, nel cui ambito si collocano le piattaforme di peer to peer lending.

Seconda parte

Il nuovo regime
L'intervento della legge di bilancio 2018 si articola in due direzioni:

  • viene modificato l'articolo 44, comma 1, Tuir, attraverso l'inserimento della nuova lettera d-bis, secondo la quale i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending), gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d'Italia, costituiscono redditi di capitale (articolo 1, comma 43, legge 205/2017)
  • si stabilisce che i gestori delle suindicate piattaforme (agendo in qualità di sostituti d'imposta) operano una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, Dpr 600/1973.

Le nuove disposizioni sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2018; pertanto, a partire da questa data, i proventi derivanti da prestiti erogati attraverso piattaforme peer to peer lending e percepiti da persone fisiche (non imprenditori) sono redditi di capitale e devono essere assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26%. La ritenuta è applicata dai gestori delle piattaforme.
Alla luce del nuovo assetto normativo, quindi, i proventi in esame non ricadono più all'interno del meccanismo impositivo progressivo dell'Irpef e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del percettore.

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