Reverse Logistica il modello per l’opzione Iva transitoria

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/07/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/07/2025


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In attesa dell’entrata in vigore del reverse charge gli operatori potranno scegliere, tramite comunicazione, di optare per il pagamento dell’imposta da parte del committente


Approvato, con il provvedimento del 28 luglio 2025, pubblicato insieme alle relative istruzioni, il modello per comunicare l’opzione Iva relativa alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica. La predisposizione di un format di comunicazione ad hoc da parte da parte dell’Amministrazione finanziaria è stata prevista dall’articolo 1, comma 60, della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025).
Le comunicazioni, stabilisce il provvedimento, potranno essere inviate dal 30 luglio utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, il modello oggi approvato deve essere utilizzato dal committente per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione, esercitata insieme al prestatore, di adesione al regime transitorio introdotto dal comma 59 della stessa norma della legge di bilancio 2025. La disposizione in via di attuazione riguarda l’entrata in vigore dell’estensione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

In attesa della piena operatività della nuova disciplina, il prestatore e il committente possono scegliere per una soluzione in base alla quale il pagamento dell’Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione. La scelta è valida per tre anni.

La chance può essere utilizzata in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, ma a ogni opzione deve corrispondere una distinta comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Nel modello devono essere indicati i dati riguardanti il contratto interessato. In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare una sola comunicazione compilando più moduli per ciascuno dei contratti stipulati.

Il modello viaggia online dal 30 luglio
La comunicazione deve essere inviata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario.

Per formare il relativo file l’Agenzia delle entrate rende disponibile sul proprio sito, gratuitamente, il software “ReverseChargeLogistica”.

È possibile correggere i dati già trasmessi presenti nel modello inviando una comunicazione correttiva, che sostituisce integralmente la precedente. La nuova comunicazione consente di correggere le informazioni sbagliate ma non di rettificare l’opzione.

Il prestatore e il committente possono consultare i dati indicati nel modello nei rispettivi cassetti fiscali disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate. La consultazione può essere effettuata anche dall’intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale delegato”.

Versamento con F24
L’Iva deve essere versata dal committente tramite presentazione del modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine previsto dall’articolo 18 del Dlgs n. 241/1997, facendo riferimento al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Segue la risoluzione con le istruzioni per la compilazione del modello F24.

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