Regime fiscale speciale opzionale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/04/2017

Autore: Non definito Fonte: Internet del 19/04/2017


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Documento di studio 1/2017 ODCEC Milano

La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (“Legge di Bilancio 2017”, entrata in vigore il 1° gennaio 2017) ha introdotto - all’interno del D.P.R. n. 917/1986 - l’art. 24-bis che prevede un regime fiscale speciale opzionale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del T.U.I.R., purché, in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione, non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del T.U.I.R..
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