Regime semplificato con i correttivi
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/05/2018
Autore: Ranocchi Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/05/2018
Le rimanenze finali devono essere indicate - Sarà poi il software Gerico a non sommarle tra i componenti positivi
Le istruzioni specificano che, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa in contabilità semplificata (ivi compresi coloro i quali hanno optato per il regime disciplinato dall’articolo 18, comma 5 , del Dpr 600/1973) è necessario indicare oltre ai dati delle rimanenze inziali che già affluiscono nella determinazione del reddito imponibile, anche quelli delle rimanenze finali (righi F07, F10, F13), che da quest’anno non concorrono più alla formazione del reddito d’impresa.
Sarà poi il software Gerico che, riconoscendo l’impresa quale esercente contabilità semplificata provvederà a non sommare le rimanenze finali fra i componenti positivi che affluiscono al rigo F28 (reddito d’impresa o perdita), in modo da rispettare quella corrispondenza biunivoca che da sempre esiste fra il reddito imponibile indicato nel quadro G (redditi) e quello indicato nel quadro F (studi di settore).
Nel rigo F41 il contribuente indica se, nel periodo di imposta 2017, ha optato per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/ 1973 (tale informazione deve coincidere con quanto indicato nel rigo VO26 del modello Iva 2018). Barrando questa casella non scattano i correttivi cassa, poiché il decreto di approvazione non ne prevede l’operatività per questa tipologia di contribuenti.
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/ok-alle-modifiche-dei-modellidegli-studi-settore-e-parametri
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