REGIONE VENETO LE DISPOSIZIONI UFFICIALI SULLA RIAPERTURA FASE 2.1

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/05/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 17/05/2020


Classificazione:

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Dal BUR della regione Veneto le disposizioni sulla riapertura con l'ordinanza n. 48


Nel bollettino ufficiale le disposizioni sulla riapertura al 18 maggio dopo la messa a disposizione del DPCM 17.5.2020, quest'ultimo non ancora pubblicato. L'Ordinanza ha effetto dal 18 maggio al 2 giugno 2020.

A) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l'uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l'igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell'esercizio dell'attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali ;

2. Non è necessario l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina ;

b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni ;

c) in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ;

d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida ;

e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa ;

B) SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA' INDIVIDUALI

1. è ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all'interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto ;

2. è vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata ;

3. è ammesso l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ;

4. l'attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, nel rispetto delle apposite linee guida regionali, anche con utilizzo di mezzi, e in gruppo, con rispetto del distanziamento di m. 2 o, in caso di impossibilità di distanziamento in relazione al tipo di attività sportiva o, in mancanza di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico ;

5. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell'Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.

C) ATTIVITA' ECONOMICHE

a) E' consentita la prosecuzione di tutte le attività ammesse dalla normativa statale e da proprie ordinanze fino al 17.4.2020 nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati nn. 5, 6, 7 e 8 del DPCM 26.4.2020 ;

b) Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell'allegato 1) della presente ordinanza e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate nell'allegato 2), secondo quanto specificamente indicato in corrispondenza di ciascuna attività:

1. ristorazione ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering - v. linee guida di cui all'allegato 1) ;

2. stabilimenti balneari stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere - v. linee guida di cui all'allegato 1) ;

3. strutture ricettive alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extralberghiere - v. linee guida di cui all'allegato 1) ;

4. rifugi alpini qualsiasi struttura montana -v. linee guida di cui all'allegato 2) ;

5. campeggi strutture turistiche all'aperto di qualsiasi natura (roulottes, case mobili, tende, bungalow, ecc, - v. linee guida di cui all'allegato 2) ;

6. servizi alla persona parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno turco, saune e attività termali - v. linee guida di cui all'allegato 1) ;

7. commercio al dettaglio ogni forma di vendita al pubblico al dettaglio, senza esclusione di categoria merceologica -v. linee guida di cui all'allegato 1) ;

8. commercio al dettaglio su aree pubbliche mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell'usato, ambulanti ;

9. uffici aperti al pubblico tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva (fermo il rispetto del distanziamento di due metri o in mancanza dell'uso di mascherina e igienizzazione mani), musica, lingua, formazione culturale anche teatrale, e altre di cui al codice ateco 85.5 - v. linee guida di cui all'allegato 1) ;

10. autoscuole corsi abilitanti e prove pratiche effettuate dalle autoscuole (v. linee guida di cui all'allegato 1) nella parte relativa agli uffici pubblici e per le prove pratiche, con uso di mascherina, igienizzazione delle mani e disinfezione dopo ogni uso ;

11. Attività di produzione teatrale Attività di produzione teatrale e artistica senza presenza di pubblico -v. allegato 1), relativamente alla parte riguardante gli uffici pubblici ;

12. piscine piscine pubbliche e private, anche inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.- v. linee guida di cui all'allegato 1) ;

13. palestre palazzetti dello sport e palestre di soggetti pubblici e privati per pratica di attività fisiche anche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale) - v. linee guida di cui all'allegato 1) ;

14. impianti sportivi ;

tutti gli impianti sportivi all'aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, ricezione, locali attrezzi, esercitazione - v. linee guida di cui all'allegato 2) ;

15. manutenzione del verde Manutenzione di aree verdi da parte di soggetti pubblici e privati, professionali e non professionali -v. linee guida di cui all'allegato 1) ;

16. musei, archivi e biblioteche Strutture di enti locali e soggetti pubblici e privati aventi natura di musei, archivi e biblioteche -v. linee guida di cui all'allegato 1) ;

17. parchi zoologici e riserve naturali gestione di parchi e giardini zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili - v. linee guida relative alle strutture ricettive di cui all'allegato 1) ;

18. trasporto di persone mediante impianti a fune funivie, seggiovie e altri impianti per spostamenti in montagna - v. linee guida di cui all'allegato 2) ;

19. attività non specificamente indicate le attività non specificamente sospese dalla normativa statale e regionale a partire dal 18 maggio 2020 e non indicate si svolgono nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni dell'allegato n. 4 del DPCM 26.4.2020 ;

D) ATTIVITÀ' SOSPESE

.....omissis vedi link....

 

Vedi in calce al link gli allegati all'ordinanza

 

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