REGIONE VENETO ORDINANZA DEL 24 APRILE 2020 ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/04/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 24/04/2020
Ordinanza della Regione Veneto n. 42 del 24.4.2020 in vigore dal 24 aprile fino al 3 maggio 2020
Bur n. 55 del 24 aprile 2020 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 24 aprile 2020
Cibo da asporto
1. è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;
Vestiti per bambini
2. è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell’ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi;
Opere pubbliche
3. per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA:
a. OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
b. OG 4: opere d’arte nel sottosuolo
c. OG 5: dighe
d. OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
e. OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio
f. OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
g. OG 13: opere di ingegneria naturalistica
h. OG 21: opere strutturali speciali
i. OG 23: demolizione di opere;
Edilizia
4. di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;
Orti
5. è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
Fiori e piante
6. è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
Mercati
7. nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;
Taglio boschi
8. sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
Cimiteri
9. è consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
Manutenzione imbarcazioni
10. sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;
Sicurezza luoghi di lavoro
11. è confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite dalla presente ordinanza e dalla propria ordinanza n. 40 del 13.4.2020, l’obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.3.2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro;
Distanza mascherina e guanti
12. è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone in relazione ad attività ammesse dalla presente ordinanza o dall’ordinanza n. 40 o dalla normativa statale, l’obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate;
Decorrenza
13. le misure di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 24 aprile 2020 compreso al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
Rinvio e sanzioni
14. per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto disposto dalla propria ordinanza n. 40 del 2020, intendendosi modificato il distanziamento ivi previsto con la distanza di un metro;
15. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le modalità regionali già fissate dall’ordinanza n. 40 del 2020;
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