Registro operazioni di commercio di cose antiche o usate
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/01/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/01/2025
Sull'obbligo per gli operatori del commercio di cose antiche o usate, della tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente.
Mise Risoluzione n.120995 del 26 marzo 2018
Si porta a conoscenza il contenuto della nota n. 4040 del 21-03-2018, con la quale il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in merito all’obbligatorietà, in capo agli operatori del commercio di cose antiche o usate,
della tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente.
A seguito, dell’abrogazione dell’articolo 126 del TULPS, ad opera dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, che condizionava l’esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all’autorità di
pubblica sicurezza, si è posta la questione se dovesse considerarsi implicitamente abrogato anche il successivo articolo 128 nella parte in cui, rinviando al citato articolo 126, prescrive l’obbligo di tenuta del registro in parola.
Si ritiene che l'abrogazione dell’articolo 126 del TULPS debba considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo articolo 128.
Pertanto, coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 del TULPS.
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