Responsabilità dei sindaci i limiti della nuova legge in vigore dal 12 aprile

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/03/2025

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/03/2025


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La limitazione della responsabilità del collegio sindacale è legge


E' la legge 14 marzo 2025 n. 35 in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025, in assenza di una differente indicazione, la nuova formulazione dell’articolo 2407 del Codice civile sarà in vigore dal 12 aprile.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: 

  • per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; 
  • per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; 
  • per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno».

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