Responsabilita' - Visto di conformità, controlli formali
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/01/2015
Autore: Ranocchi Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 16/01/2015 pag. 40
Classificazione:
Responsabilità esclusivamente del contribuente per i dati non oggetto di controllo come i redditi fondiari, i redditi diversi e le relative spese di produzione.
Nella relazione viene ribadito che il visto di conformità attiene a riscontri di natura prettamente formale tipici della procedura di controllo prevista dall'articolo 36-ter del Dpr 600/1973 e quindi alla corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute subite, le eccedenze d'imposta e i versamenti effettuati (articolo 2 del Dm 164/1999).
Per tutti i dati che non sono oggetto di visto di conformità (ad esempio l'entità dei redditi fondiari o dei redditi diversi indicati in dichiarazione), la responsabilità continua a restare interamente ed esclusivamente a carico del contribuente.
Per tutti i dati che non sono oggetto di visto di conformità (ad esempio l'entità dei redditi fondiari o dei redditi diversi indicati in dichiarazione), la responsabilità continua a restare interamente ed esclusivamente a carico del contribuente.
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