Legge di bilancio 2025 art. 1 c. 57 introduce il reverse charge nel settore della logistica e dei trasporti con un regime transitorio previsto nel successivo c. 59.
57. All'articolo 17, sesto comma, del DPR. n. 633/72, la lettera a-quinquies) è sostituita dalla seguente:
«a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all'articolo 17-ter del presente decreto né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
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In attesa dell’entrata in vigore del reverse charge gli operatori potranno scegliere, tramite comunicazione, di optare per il pagamento dell’imposta da parte del committente
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/07/2025Recensione di Roberto Castegnaro
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Inversione contabile a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti anche per gli appalti di trasporto merci.
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/06/2025Recensione di Roberto Castegnaro