Ricercatori rientrati prima del 2020, le regole per il regime di favore
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 01/04/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/04/2022
Versamento in un’unica soluzione, del 5 o del 10% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione
I docenti e i ricercatori italiani che sono stati iscritti all'Aire o i cittadini Ue trasferiti in Italia prima dell’anno 2020 che risultano beneficiari delle agevolazioni fiscali sul rientro dei cervelli (che prevedono l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo di una parte degli emolumenti percepiti), possono esercitare l’opzione per la misura di favore mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. A stabilirlo un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 31 marzo 2022.
Nel dettaglio l’opzione è esercitata versando:
- il 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione (articolo 44 del Dl n. 78/2010), relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata dal lavoratore o anche dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà
- il 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto della medesima agevolazione, sempre relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’opzione, se i figli minorenni sono almeno tre, anche in affido preadottivo, e il beneficiario diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. Parimenti l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
I beneficiari dovranno eseguire il versamento tramite F24 con l’apposito codice tributo di prossima emanazione. L’adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se tale periodo è terminato il 31 dicembre 2021, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento odierno.
Per i lavoratori l’applicazione del beneficio avviene tramite richiesta diretta al datore di lavoro per i lavoratori autonomi, invece, l’opzione per l’agevolazione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.
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