RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO BASE IMPONIBILE IMU
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 01/07/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 01/07/2024
In caso di demolizione e ricostruzione o di intervento di recupero ex art. 3, c. 1, lettere c), d) e f) del TU edilizia l'IMU si calcola sul valore dell'area
Articolo 1 c. 746 legge 160/2019
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
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